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CI RIVOLGIAMO PARTICOLARMENTE SUGLI AVVENIMENTI CHE RIGUARDANO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA. 
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martedì 10 aprile 2012

Viaggio del terrore verso Fiumicino Autista Ncc tenta di violentare turista

ROMA - Si era fidato di lui e da giorni si faceva accompagnare per Roma. Ma poco dopo, l'uomo, 35 anni, autista di un'auto Ncc (noleggio con conducente) si è trasformato in un mostro. La vittima è una giovane turista neozelandese: l'uomo ha cercato di abusare sessualmente di lei e di rapinarla a bordo dell'auto all'aeroporto di Fiumicino. Appena arrivati nello scalo, però, la giovane turista è scesa dall'auto e dopo essere fuggita, sconvolta, si è rivolta a due agenti. Da qui, grazie alla descrizione della vettura e del conducente, sono scattate immediate le ricerche della polizia di frontiera, diretta dal Questore, Antonio Fortunato
del Greco ed eseguite dalla Giudiziaria diretta dal dirigente, Rosario Testaiuti. Gli investigatori in breve tempo sono riusciti ad acciuffare l'aguzzino, residente a Roma, con piccoli precedenti
penali.

Le minacce. La turista, venti anni, alloggiava in un albergo nel centro di Roma e aveva usufruito del servizio di trasporto con autista Ncc suggeritole dalla stessa struttura alberghiera. Pagando 150 euro, aveva utilizzato il servizio sia appena era giunta all'aeroporto di Fiumicino, sia per ripartire dalla Capitale fino allo scalo romano. L'uomo, stando alla testimonianza della giovane raccolta dagli investigatori, al ritorno verso Fiumicino ha iniziato a comportarsi in modo strano. Prima con le parole, poi passando ai fatti, ha cercato un approccio sessuale. La donna lo subito respinto l'autista, che prima ha iniziato a inveirle contro, poi ha chiesto che le consegnasse tutti i soldi che aveva con sè. Quando si è reso conto che nel portafogli c'era solo il denaro sufficiente per pagare la corsa, ha preteso che una volta giunti in aeroporto prelevasse altri soldi con il bancomat.

sabato 7 aprile 2012

Ncc:nuove regole a Roma,in 4 giorni 5mila multe a fuori sede

Auto senza nuovo permesso, violate ztl e corsie preferenziali

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Sono 4.696 le violazioni commesse dagli Ncc, con autorizzazione rilasciata da comuni diversi da Roma, nei primi 4 giorni (2-5 aprile) dall'entrata in vigore della delibera che detta le nuove regole per la circolazione nel territorio di Roma Capitale. Lo comunica l'Agenzia per la Mobilita'. Tra le infrazioni piu' ricorrenti il passaggio nelle corsie preferenziali con 2.934 rilevazioni, commesse da 470 veicoli che nel 76% dei casi (357 targhe fotografate) hanno violato la preferenziale di via Ostiense.(ANSA).

giovedì 8 marzo 2012

Conunicato stampa Ugl-taxi, Cisl-taxi, Federtaxi, Mit e Anar

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - «Apprendiamo con soddisfazione che, contrariamente a quanto frettolosamente affermato ieri dall'Anitrav, il Tar del Lazio ha oggi confermato con due ordinanze la validità del Regolamento Comunale sul Tpl di Roma (che non è stato minimamente toccato dalla sospensione paventata sempre ieri dall'Anitrav) e della delibera di giunta attuativa. Quindi gli ncc di fuori Comune dovranno essere autorizzati dall'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità prima di poter esercitare sul territorio capitolino». Lo i legge in una nota di Ugl-taxi, Cisl-taxi, Federtaxi, Mit e Anar. «Il Tar si è solo limitato a limare alcuni punti della delibera di giunta - aggiunge - escludendo, in questa prima fase e in attesa della udienza finale del prossimo 20 giugno, l'obbligo di produrre alcuni dei documenti inizialmente richiesti da Roma Capitale. Ciò costituisce un primo e rilevantissimo passo nella presa di coscienza, anche da parte dei giudici amministrativi, che il fenomeno dell'abusivismo è una piaga del settore e che va piano piano sradicato con ogni mezzo possibile. Noi ovviamente continueremo a lottare in ogni sede competente (e anche di fronte alla Corte di Giustizia se ve ne fosse bisogno) affinchè sia riconosciuto il nostro diritto al lavoro regolare».(ANSA). TAG 08-MAR-12 16:43 NNN
FINE DISPAC

lunedì 5 marzo 2012

Modifiche all'Art. 36 D.L. 1/2012 inserito nel maxi emendamento

8) con particolare riferimento al servizio taxi a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni, alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti. Comuni e regioni, nell’ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell’Autorità di cui al presente articolo, ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
a) l’incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dall’Autorità per confronto nell’ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di un’istruttoria sui costi benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n.21, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono già titolari di licenza;
b) consentire ai titolari di licenza d’intesa con i Comuni una maggiore libertà nell’organizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell’utenza sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
c) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilità per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
d) migliorare la qualità di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonché alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l’efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la Carta dei servizi a livello regionale;
8-bis) con riferimento alla disciplina di cui al punto 8), l’Autorità può ricorrere al Tribunale Amministrativo del Lazio.”;


martedì 28 febbraio 2012

Prime indiscrezioni sulle liberalizzazioni Taxi


(AGI) - Roma, 28 feb. -
 Accordo in Commissione Industria del Senato sul capitolo delle farmacie: saranno 3.300 gli abitanti per ogni farmacia. Lo riferisce la relatrice al dl di liberalizzazioni al testo, Simona Vicari (Pdl) a margine dei lavori. L'incremento complessivo dovrebbe essere di circa 5.000 farmacie "come voluto dal governo". TAXI, LICENZE A SINDACI E PARERE AUTORITA' - Rimane ai Sindaci il potere di decidere il numero di licenze dei taxi, mentre l'Autorità  per i trasporti potrà esprimere un parere con le direttive principali alle quali i comuni dovranno attenersi. La relatrice del dl liberalizzazioni in Commissione Industria del Senato, Simona Vicari, anticipa così quella che dovrebbe essere la formula definitivo del provvedimento per la parte relativa ai taxi
Non dovrebbe essere specificato se il parere dell'Autorithy sarà vincolante, permane però la possibilità per la stessa Autorithy di appellarsi al TAR del Lazio nel caso in cui i Comuni non recepiscono le direttive.

domenica 26 febbraio 2012

Ricorso al TAR al 7 Marzo 2012

Dopo una delibera comunale (403 del 14/12/2011) riguardante la regolamentazione del servizio NCC di autorizzazioni che vengono (anzi rimangono) da altri Comuni. Immancabile arriva il ricorso al TAR di associazioni sindacali o cooperative che non vogliono rispettare le leggi, oppure rispettarle a modo loro.
Qual'è la sintesi dei loro ricorsi? trattati europei, libertà di stabilimento, liberalizzazioni e via dicendo di questo passo. Tutto ciò che non sta' bene a questi signori è anticostituzionale o limitativo alle loro libertà. Dopo tanti anni si è creato un dogma, che tutto ciò che si fa' per controllare e regolamentare queste autorizzazioni rilasciate, senza vere motivazioni dai più sperduti Comuni italiani è brutto, cattivo e indecente.
Si attacca violentemente e senza mezze misure il Sindaco di Roma paladino della legalità e la Governatrice della regione Lazio, che a loro parere non ha modificato la legge regionale 58/93 che di fatto dicono non gli permetterebbe di fare ciò che vogliono.
Fino ad ora con queste enormi bugie sono riusciti, per la bravura e merito dei loro legali ad avere le sospensive al TAR, ma signori le cause o i ricorsi, anche quelli che sembrano più semplici si possono anche perdere.
E se succede di perdere? Cosa ne sarà poi di certi personaggi che hanno fatto credere che tutto si può fare? Come reagiranno i Vostri associati o i Vostri Soci di cooperative create da hoc per raggirare le Leggi?

giovedì 23 febbraio 2012

Delibera 403 - Modalità e procedure per il rilascio dell'autorizzazione per l'accesso nel territorio di Roma Capitale e nelle ZZTL dei veicoli adibiti al NCC autorizzati da altri Comuni

Modalità e procedure per il rilascio dell'autorizzazioe per l'accesso nel territorio di Roma Capitale e nelle ZZTL dei veicoli adibiti al noleggio con conducente autorizzati da altri Comuni.
Premesso che con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 68 dell'8/9 novembre 2011 è stato approvato il Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea.
Che l'Art. 10 del citato regolamento Capitolino stabilisce alcuni obblighi per il possessore di licenza  taxi e autorizzazione N.C.C. in materia di sicurezza stradale e sicurezza dei luoghi di lavoro;
Che l'Art. 29, comma 3, del citato Regolamento stabilisce che per l'esercizio del servizio di N.C.C., le modalità e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione necessaria ad accedere al territorio di Roma Capitale ed alla ZTL, ivi compresa la modulistica, sono demandate, previo parere della Commissione Permanente Mobilità, a specifico provvedimento della giunta Capitolina, nel rispetto della previsione della normativa vigente;
Che ritiene necessario subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'accesso al territorio di Roma Capitale ed alle ZZTL, all'avvenuto adempimento dei medesimi obblighi previsti all'art. 29, comma 3 del regolameto, anche allo scopo di rimuovere ogni condizione che possa determinare una disparità di trattamento e quindi sleale concorrenza tra gli operatori del medesimo settore.
Che la regolamentazione dell'accesso al territorio di Roma Capitale per il servizio di N.C.C. è particolarmente necessaria anche per il numero elevato di operatori in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni che quotidianamente si recano all'interno del territorio di Roma Caiptale,
Richiamata la disciplina per l'accesso alle ZZTL dei veicoli adibiti a N.C.C. con autorizzazioni rilasciata dal Comune di Roma Capitale che da altri Comuni, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 553 del 26 Sett. 2001.
Visto il parere della Commissione Permanente Mobilità;
Rilevato che le disposizioni contenute nella presente deliberazione sono finalizzate ad assicurare la leale concorrenza fra i titolari di autorizzazioni rilasciate dal Roma Capitale e i titolari di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni, nonchè a contribuire a garantire la sicurezza stradale, l'abbattimento dell'inquinamento nonchè il rispetto degli obblighi contributivi e fiscali.
Preso atto che, in data 13 Dic. 2011 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti, ha attestato, ai sensi dell'Art. 29, c.1 lett. h) e i) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell' Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.
Il direttore             F.to Serra
Considerato che in data 13 Dic. 2011 il Dirigente della U.O. Gestione Contratti di Servizio Mobilità Privata e TPL non di linea, ha espresso il parere che integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 27 del 18 Aosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggeto
Il Dirigente            F.to Babusci
per motivi espressi in narrativa

LA GIUNTA CAPITOLINA
DELIBERA
di approvare la seguente disciplina per l'accesso nel territorio di Roma Capitale e nelle ZZTL dei veicoli adibiti al N.C.C. autorizzati da altri Comuni:
1.  l'accesso al territorio di Roma Capitale è subordinato all'avvenuto adempimento agli obblighi previsti dall'art. 10 del regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 68 dell'8/9 nov. 2011;
2.  la documentazione comprovante l'avvenuto adempimento dei predetti obblighi, oltrte alla documentazione prevista al successivo punto 3, deve essere preventivamente consegnata all'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità la quale verificata la conformità, provvede al rilascio di un contrassegno cartaceo per l'accesso nel territorio di Roma Capitale. Il contrassegno deve essere conservato a bordo del veicolo per l'intera durata del permesso ed esibito in caso di eventuali controlli da parte dell'Autorità competenti;
3.   la documentazione di cui al punto 2 deve inoltre riportare:
a) copia conforme dell'autorizzazione per l'espletamento del servizio di N.C.C. in corso di validità rilasciata dal Comune di provenienza;
b) certificazione sul controllo dei gas di scarico (c.d. "bollino blu");
c)   copia conforme del contratto di noleggio che comprovi la necessità all'accesso nel territorio di Roma Capitale, nel caso di accesso aoccasionale della durata di un giorno, per un massimo di 15 accessi giornalieri all'anno, il contratto di noleggio può essere sostituito da apposita autocertificazione del titolare dell'autorizzazione relativa ai motivi del servizio svolto nel territorio di Roma Capitale;
d)  certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (ruolo conducenti o società individuali);
e)   elenco del personale abilitato alla guida, sia esso titolare di licenza o lavoratore subordinato;
f)   nel caso di lavoratori subordinati, copia conforme del contratto di lavoro;
g)   documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
h)   copia conforme del libretto di circolazione con indicazioni delle caratteristiche emissive del veicolo.
Il rilascio del permesso di accesso nel territorio di Roma Capitale abilita all'accesso alle ZZTL a condizione che le caratteristiche emissive del veicolo siano conformi a quelle consentite.
E' revocata ogni disposizione in contrasto con il presente provvedimento. La presente deliberazione entra in vigore 60 giorni dalla data di esecutività.
L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(OMISSIS)
IL PRESIDENTE: S. Belviso
IL SEGRETARIO GENERALE: L.Iudicello

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 29.12.2011
La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 14 Dic. 2011

p. IL SEGRETARIO GENERALE

giovedì 16 febbraio 2012

NCC abusivo viola 248 volte la ZTL di Roma: denunciato dalla polizia locale

Leggo e trascrivo da Media Ostiensis, scritto dalla giornalista Valeria Costantini
Fiumicino - ha violato 248 volte la ZTL di Roma, ha denunciato il furto della sua stessa auto pur continuando ad usarla, girava con assicurazione scaduta e usava una falsa licenza da noleggiatore.
E' un truffatore di professione il 50enne fermato dalla task force formata dalla polizia locale di Fiumicino e di Roma, coordinate dai comandanti Gianfranco Petralla e Massimo Fanelli. L'uomo è stato bloccato all'aeroporto Leonardo da Vinci, dopo una complessa attività investigativa: secondo gli accertamenti dei vigili urbani il super-truffatore, guidava una macchina di lusso, una bella Mercedes, con cui trasportava in giro per la Capitale turisti e vip.
Una vita da Alias, nomi falsi, reati come sostituzione di persona, per il 50enne ora denunciato a piede libero per truffa, falso ideologico e simulazione di reato.
Infatti l'abusivo non solo guidava un'auto di cui aveva denunciato il furto nel gennaio 2010, ma se ne andava in giro per Roma passando per zone a traffico limitato sapendo che nn avrebbe pagato le multe.
Come sapeva di poter ignorare gli autovelox di Fiumicino che ben tre volte lo avevano immortalato. Dai controlli della Polizia è emerso inoltre che la licenza ailmente contraffatta, risultava rilasciata dal Comune di Vallepietra due anni fa, nello stesso mese in cui l'uomo aveva denuncaito il furto della propria auto, ora sotto sequestro.
Le indagini coordinate dal Procuratore capo di Civitavecchia, Gianfranco Amendola, sono tutt'ora in corso: gli investigatori non escludono di scoprire novità interessanti sull'attivita truffaldina del 50enne

N.C.C. abusivo: licenza ad Ardea, ma esercitava a Roma. Denunciato

Dal quotidiano Roma Today 16.02.2012
Un cittadino romano di 36 anni, titolare di una licenza da noleggio con conducente è stato denunciato dai carabinieri della tenenza di Ardea con l'accusa di truffa, falsità in scrittura privata e frode nelle pubbliche forniture.
I militari, nel corso delle indagini, hanno accertato che l'uomo era provvisto della licenza N.C.C. ma che svolgeva il lavoro fuori dal comune di competenza. La licenza era stata rilasciata dal Comune di Ardea. ma l'auto risultava sempre posteggiata nella capitale. Secondo legge infatti il servizio di noleggio deve essere diretto all'utenza locale con partenza e rientro nel comune di rilascio della licenza                      

mercoledì 8 febbraio 2012

Audizione delle Rappresentanze nazionali di Categoria del settore taxi

Audizione delle Rappresentanze nazionali di Categoria del settore taxi
Presso la 10^ Commissione permanente
Industria, Commercio, Turismo del Senato della Repubblica
Esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, recante:
“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture
e la competitività”
(A. S. 3110)
Roma, 7 febbraio 2012 Premessa
Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori, desideriamo ringraziare la 10^ Commissione
del Senato della Repubblica, anche a nome di tutti rappresentanti sindacali che per ovvi
motivi numerici non sono presenti, ma soprattutto in nome e per conto delle decine di
migliaia di operatori esercenti il servizio taxi nel nostro Paese, per aver voluto audire una
delegazione dei Rappresentanti sindacali nazionali del settore Taxi, nell’ambito dei lavori
di codesta Commissione, per l’esame del disegno di legge di conversione del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitività”.
Il decreto legge in discussione interviene per la 4^ volta in meno di 8 mesi nel settore taxi,
la continua legiferazione di normative relative al comparto ha creato una forte
preoccupazione e disorientamento degli operatori, quasi a voler addebitare le
responsabilità della crisi economica del nostro Paese al settore taxi, peraltro vale la pena
di ricordare che il numero delle licenze dei taxi non sono bloccate, le competenze in tal
senso sono accreditate ai Comuni, il sistema è programmato, così come avviene in quasi
tutte le città del mondo.
Rispetto ai provvedimenti attuati dai governi che si sono succeduti negli ultimi mesi
dobbiamo evidenziare che oltre a subire come cittadini l’aumento impressionante di
imposte, tasse e contributi, costo dei servizi di assistenza e diminuzione delle prestazioni,
come imprenditori dobbiamo subire anche i costi derivanti dai processi di apertura dei
mercati e dalla maggiore concorrenza vista come panacea dei mali del paese e come
elemento salvifico in grado, da solo di risolvere le contraddizioni di scelte economiche
quanto meno azzardate attuate dalla finanza mondiale.
In questo modo invece siamo chiamati a pagare due volte rispetto agli altri cittadini ed
abbiamo la preoccupazione, in quanto soli, come dirigenti (unico sostegno i nostri
Consorzi e associazioni di categoria ) di dover spiegare ancora una volta ai colleghi che e’
necessario crescere, investire, lavorare di più e meglio con maggiore efficienza e qualità,
ridurre ancor di più la già magra resa oraria, avere una migliore organizzazione il tutto
coniugato a standard europei in funzione anche degli obiettivi dati al paese in generale e
alle imprese in particolare dal documento della C.E. conosciuto come Europa 2020.
Abbiamo istituito turni integrativi, doppie guida, servizi innovativi, sperimentali, uso
collettivo del taxi, tariffe a tratta fissa, tariffe sociali senza alcuna contropartita economica.
Su questo tema delle tariffe sociali sommessamente facciamo presente che sentenze
della corte di giustizia europea prevedono la compartecipazione del costo da parte degli
enti pubblici che le richiedono per garantire un equo utile di esercizio alle imprese soggette
all’obbligo.
2NOTA ILLUSTRATIVA
Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
Art. 1
Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri
amministrativi sulle imprese
Si rileva che l’art. 34 del D.L. n° 201/11 convertito nella Legge 214/11
prevede l’esclusione dall’ambito di applicazione delle Liberalizzazioni delle
attività economiche del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non
di linea: in cui rientrano i taxi.
Analoga previsione è reiterata all’art. 1 c. 5, del D.L. 24 gennaio 2012 n.
1, il cui testo presenta, tuttavia, un atecnicismo definitorio che richiede la
riqualificazione terminologica del servizio in correlazione con la legge 21/92.
Ne consegue che rimane ferma la Legge Nazionale 21/92 e successive
novelle e le singole Leggi regionali di regolamentazione del settore.
3Art. 36
(Regolazione indipendente in materia di trasporti)
L’attribuzione, prevista dall’art. 36, comma 2, ad una costituenda Autorità
indipendente di regolazione dei trasporti dei poteri di cui al successivo punto
8, lettere a-b-c-d-e-f, viola l’art. 118 della Costituzione che attribuisce la
Funzione Amministrativa ai Comuni.
In base a tale articolo è, infatti, all’Ente locale più vicino ai cittadini che
compete, in via naturale e prioritaria, il compito di esercitare concretamente
l’attività amministrativa.
Nella fattispecie, il rilascio di licenze per il servizio taxi, la determinazione
del loro numero, la regolamentazione dei turni di servizio, la determinazione
delle tariffe, si evidenziano come oggettivamente, connaturali, al diritto di
programmazione territoriale che non può che essere di competenza propria
ed esclusiva dei singoli Comuni che lo esercitano in coordinamento con l’Ente
territoriale di riferimento.
E ciò non solo in quanto il Comune ha la percezione diretta delle
specifiche e contingenti esigenze che il proprio territorio di volta in volta
esprime, ma anche per il fondamentale principio democratico di raccordo
della responsabilità politica nelle scelte di governo del territorio con
l’Amministrazione che le determina.
L’ipotesi di attribuire le funzioni amministrative in questione ad una
Autorità indipendente non risponde, dunque, ad alcuno dei criteri che
possono giustificare il “ribaltamento” delle funzioni amministrative a livelli di
governo superiore (principio di sussidiarietà, principio di adeguatezza,
principio di differenziazione).
Sotto altro profilo è, altresì, da rilevare l’inutilità dell’attribuzione delle
funzioni amministrative in questione ad una Autorità indipendente posto che,
4in base al successivo art. 120 della Costituzione, lo Stato e le Regioni (Corte
Costituzionale, Sentenze n° 43/2004; 167/2005; 69 e 236 del 2004) possono
esercitare il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni che risultino
inadempienti rispetto ad atti o attività obbligatorie, e nel caso di inerzia o di
inadempimento da parte degli stessi, al fine di salvaguardare interessi unitari
e di mercato che sarebbero compressi dall’inerzia o dall’inadempimento dei
medesimi.
***
Ciò comporta, comunque, l’illegittimità dei poteri attribuiti all’Autorità
Indipendente, con le lettere da a) ad f) del richiamato punto 8 che risultano in
palese violazione dei principi e criteri di regolamentazione contenuti nelle
richiamate norme di legge nazionali e regionali che – certamente – il potere
regolamentare di una Autorità Indipendente non può derogare o modificare.
Ne consegue la necessità di emendare art. 36, comma 2, numero 1,
sopprimendo la dizione “e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti
e porti” ed il comma 8 con la rimodulazione dei poteri conferiti alle Autorità in
termini di monitoraggio e verifica, anziché deliberative.
***
1) I CONTENUTI DI MERITO DEL PUNTO 8
a) Incremento del numero delle licenze.
E’ da premettere che il contenuto di tale norma risulta del tutto inutile,
posto che già in base alla richiamata normativa vigente – nazionale e
regionale – i Comuni possono provvedere all’incremento del numero delle
licenze qualora ne ravvisino la necessità sul territorio.
5E’ recente l’esempio del Comune di Roma che ha provveduto al rilascio
di duemila nuove licenze: facendolo, peraltro, contro l’opinione della
categoria.
Non appare in alcun modo condivisibile, la considerazione che
l’affidamento ad una Autorità Indipendente di consimili decisioni
affrancherebbe i Sindaci dalle pressioni politiche della categoria.
E ciò in quanto il controllo politico da parte dei cittadini sugli atti
amministrativi dei Comuni è alla base dell’ordinamento democratico e,
risulterebbe inaccettabile, sullo stesso piano della legittimità che il Governo e
il Parlamento creino le condizioni legislative per sottrarre pezzi, così rilevanti,
di democrazia alle fondamenta democratiche dello Stato.
E’, infatti, palese la dedotta illegittimità dell’affidamento della
regolamentazione degli interessi concreti dei cittadini e delle comunità
territoriali ad una Autorità Indipendente i cui membri non rispondono
politicamente ed in alcun modo delle loro scelte.
Ciò premesso, è da rilevare che, comunque, nel merito il meccanismo di
“compensazioni” previsto dal punto, risulta viziato da manifesta illogicità al
punto da risultare inintelligibile.
In base a tale norma, ad esempio, in un Comune, con mille licenze il
rilascio di ulteriori duecento licenze comporterebbe:
− il conferimento di ulteriori licenze a chi già le detiene, con la
conseguenza che le licenze emesse sarebbero mille e duecento,
anziché duecento (se fossero, invece, solo duecento: a chi, tra i mille,
andrebbero conferite?);
Fermo restando che la norma comporterebbe la violazione del divieto di
cumulo della titolarità delle licenze taxi previsto dall’art. 8, comma 2 della
legge 21/92.
Peraltro, i meccanismi compensativi in caso di ampliamento del numero
sono già previsti dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006 (Decreto Bersani).
6Ne consegue che la lettera a) del comma 8 andrebbe abrogata.
b) Sostituzione alla guida
La norma è pienamente condivisibile in quanto consente ai Comuni di far
lavorare – all’occorrenza – ogni taxi fino h24, raddoppiando potenzialmente il
numero dei taxi in servizio che sarebbero, così, messi in grado di rispondere
ai picchi di domanda senza necessità di intervenire sul numero delle licenze.
Al riguardo, però, occorre intervenire modificando, in tal senso,
l’art. 10 della legge 21/92.
c) Licenze part-time
La previsione di una licenza part-time risulta inutile in quanto la norma
precedente consente ai Comuni nei casi di necessità di immettere più taxi in
circolazione, fino addirittura al raddoppio delle vetture disponibili: con
possibilità di funzionalizzare il sostituto alla guida a garantire la flessibilità
nell’erogazione del servizio che si voleva ottenere mediante la licenza parttime.
Ne consegue che la lettera c) del comma 8 andrebbe abrogata.
d) L’extra territorialità
L’extra territorialità del servizio sulla base dell’assenso convergente dei
Sindaci interessati risulta condivisibile.
Occorre, però, anche in tal caso modificare la legge 21/92 inserendo tale
aspetto all’art. 5 bis.
e) Organizzazione del servizio
Contenuto condivisibile.
Anche in questo caso, occorre modificare la legge 21/92, integrandone in
tal senso l’art. 2.
7f) Tariffe
La norma risulta del tutto illegittima ed incompatibile con il servizio taxi
che rientra nel TPL non di linea come servizio pubblico a tariffa amministrata
dal Comune che vi provvede esercitando il suo potere regolamentare di
competenza del Consiglio Comunale.
Il richiamato art. 34 comma 8 del D.L. 201/11 convertito con Legge
214/11 esentando il servizio taxi dalle attività economiche liberalizzabili
conferma la necessità di tariffe amministrate.
Ne consegue che la lettera f) del comma 8 andrebbe abrogata.
EMENDAMENTO N° 1
Il comma 5 dell’art 1 del D.L. 24 gennaio 2012 n° 1 è sostituito dal seguente:
5. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo gli
autoservizi pubblici non di linea di trasporto di persone e cose, i servizi
finanziari come definiti dall’art. 4 del Dlgs 26 marzo 2011 n. 59 e i servizi di
comunicazione come definiti dall’art. 5 del Dlgs. 26 marzo 2010 n°. 59 di
attuazione della Direttiva n° 2006/123/CE relativa ai servizi ne mercato
interno, e le attività specificatamente sottoposte a regolazione e vigilanza di
apposita Autorità indipendente.
EMENDAMENTO N° 2
Il vigente testo dell’art. 36, comma 2, n° 8 del D.L. 24/01/2012 n° 1 è
sostituito dal seguente:
8) Con particolare riferimento al servizio taxi a monitorare e verificare la
corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità
delle prestazioni, alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di
8ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità
degli utenti;
a) la lettera a) è abrogata;
b) l’art. 10, comma 1, della legge 15/01/1992 n° 21 è abrogato e sostituito dal
seguente:
“I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti
alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all’art. 6 ed in possesso dei
requisiti prescritti.
La sostituzione alla guida può avvenire nell’ambito dei turni di servizio del
titolare della licenza o di quelli integrativi in cui lo stesso rientra”.
c) la lettera c) è abrogata;
d) all’art. 5 bis della legge 15/01/1992 n° 21 è aggiunto il seguente comma:
“2. Per il servizio di taxi è consentito l’esercizio dell’attività anche al di fuori
del territorio dei Comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi
sottoscritti dai Sindaci dei Comuni interessati”;
e) all’art. 2 della legge 15/01/1992 n° 21 è aggiunto il seguente comma:
“4. E’ consentito ai Comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio
taxi, possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o
mediante altre forme di organizzazione del servizio”;
f) la lettera f) è abrogata.
Le Organizzazioni Sindacali Nazionali del settore Taxi