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lunedì 3 agosto 2009

Art. 43 del trattato CE e commento

Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato Membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.
La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonchè la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'Art. 48, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.
Commento:
Sempre i soliti furbi ed in cerca di cavilli legali vanno a cercare il pelo nell'uovo, e scandalosamente affermano al "farneticare" dei legalisti, questo articolo del trattato CE conferma il primo parere del Dottor Marco Giorello, ed in seguito ad una nuova richiesta di parere di un responsabile ANITRAV, cambia parzialmete idea, perchè artificialmete gli vengono confuse le idee e scrive di questo Art. 43 -
Bisogna fare distinzione fra la regolamentazione di un servizio e qui bisogna riferirsi alla 21/92 e il diritto d'impresa cioè di stabilimento, nessuno ha mai affermato che imprese, ditte e cooperativa non possono avere sedi differenti, perchè questo è un loro diritto, che viene sancito non solo dal trattato Europeo ma anche dalla Costituzione Italiana.
Il nostro parere chiesto alla Commissione Europea è un'altro se il NCC è fuori dalle liberalizzazioni dei servizi della normativa Bolkeistein e lo è, cioè non può essere liberalizzato a prescindere dallo libertà di stabilimeto dell'impresa, cioè l'azienda può avere tutte le succursali che vuole in tutto il territorio Europeo, ma è un trasporto pubblico locale (TPL) le autorizazioni o licenze possono svolgere il servizio in tutto il territorio Europeo, ma obbligatoriamente devono iniziarlo e terminarlo nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, cari nemici ed amici qui non ci sono deroghe (l'ho ripetuto mille volte e forse più) il luogo e la rimessa è scritto nel foglio autorizzativo che obbligatoriamente deve accompasgnare l'autovettura insieme alla carta di circolazione e l'iscrizione all' Album.
Tanto dovevo a questi azzeccacarbugli, che hanno definitavamente rotto, con le loro bugie e illegalità.
ana.casartigiani il responsabile Lancia Gianni


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