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IL RESPONSABILE

giovedì 6 agosto 2009

Integrazione ordinanza Aeroportuale di Fiumicino della 9/2006

ORDINA
ART. 1
REGOLAMENTO SERVIZIO NCC
Con la presente Ordinanza si regolamenta il servizio di NCC nell'ambito territoriale di competenza dell'Aeroporto Leonardo di Vinci di Fiumicino
ART. 2
Licenze e autorizzazioni
I soggetti e le auto operanti in aeroporto per effettuare il servizio di NCC devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative e regolamenti in materia a tal fine le competenti autorità potranno effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli
ART. 3
3.1 Parcheggio Polmone - area dedicata alla sosta
3.1.1 Per effettuare l'attività di NCC per il prelievo dei passeggeri presso l'Aeroporto di Fiumicino, tutti gli autonoleggiatori dovranno transitare e sostare nel parcheggio polmone, nell'area agli stessi dedicata in attesa del prelievo dei passeggeri.
3.1.2 Tale obbligo sussiste dalle ore 07:00 alle 23:00 dal lunedì alla domenica.
3.2 Presidio e dotazione area sosta NCC
3.2.1 La funzione del presidio dell'area riservata agli NCC presso il "parcheggio polmone" sarà assicurata dalla società ADR dalle ore 07:00 alle ore 23:00 dal lunedì alla domenica, compresa la ricezione di fax relativi ai fogli di servizio a disposizione degli organi di vigilanza per eventuali controlli.
3.2.2 Tale area sarà dotata di DISAR (sistema di informazione voli in arrivo), macchine di emissione ticket nei quali saranno indicati giorno e ore di uscita dal parcheggio.
3.3 Disciplina per l'entrata, la sosta e l'uscita dal "parcheggio polmone" per NCC non in possesso di subconcessione aeroportuale.
3.3.1 Gli NCC non in possesso di subconcessione aeroportuale per poter accedere al "polmone" dovranno far pervenire un fax attestante i dati essenziali del servizio da svolgere: nominativo del passeggero o soggetto giuridico per il quale svolge il servizio, numero del volo, data e orario previsto arrivo, targa del veicolo, rimessa di provenienza, tale fax o altro mezzo di comunicazione escluso quello telefonico dovrà essere inviato prima dell'arrivo del veicolo presso il parcheggio "polmone"
3.3.2 La comunicazione dovrà essere trasmessa con preavviso commisurato al tempo medio di percorrenza dalla rimessa di provenienza all'aeroporto.
3.3.3 per accedere agli accosti delle relative aerostazioni è necessario munirsi del ticket o fattura emesso dalla società Aeroprti di Roma spa attestante il passaggio al "polmone" con la data e l'orario di uscita dal archeggio "polmone".
3.3.4 Il corrispettivo del citato ticket commisurato ai costi di gestione ordinaria dell'area di sosta e agli investimenti strutturali è determinato in euro 2,00.
3.3.5 Il pagamento dello stesso viene effettuato nell'area del parcheggio polmone attraverso sistema automatico; il pagamento con fatturazone dovrà essere effettuato presso il punto cassa sito all'attiguo parcheggio lunga sosta passeggeri.
3.3.6 il ritiro del ticket o della fattura (riportati data orario di uscita dal parcheggio polmone) deve avvenire prima dell'atteraggio del volo come indicato nei citati monitor DISAR.
3.3.7 I conducenti di autovetture non in possesso di subconcessione, muniti di specifico foglio di servizio dovranno affluire al terminal solo se in possesso di ticket o faqttura, attestante data ora di uscita dal parcheggio polmone e dovranno sostare esclusivamente negli stalli ad essi riservati (7 stalli per terminal ubicati sulla viabilità secondaria Via Generale Santini); la sosta è consentita per un massimo di 40 minuti che decorrono dal momento della partenza del polmone.
3.3.8 Il ticket unitamente al foglio di servizio dovranno essere esposti e visibili per i controlli degli Organi di Vigilanza.
3.3.9 Il trasferimento dal parcheggio "polmone" alle aerostazioni dovrà avvenire in maniera disciplinata e nel rispetto dei limiti di velocità previsti.
3.3.10 E' fatto obbligo a chiunque di attenersi alle leggi e alle regole concernenti l'uso dei beni e delle infrastrutture aeroportuali.
3.3.11 In relazione al servizio di trasporto passeggeriin partenza, gli NCC non in possesso di subconcessione aeroportuale possono sostare in prossimità delle aerostazioni soltanto negli spazi di fermata temporanea, all'uopo dedacati, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di discesa dei propri clienti e dei relativi bagagli.
3.3.12 E' fatto tassativo divieto agli operatori di cui sopra di acquisire clienti in loco per effettuare il trasporto dall'aeroporto Leonardo da Vinci al di fuori di quanto stabilito dalla presente ordinanza.
3.4 Disciplina per l'entrata, la sosta e l'uscita dal "parcheggio polmone" per NCC in possesso di subconcessione aeroportuale
3.4.1 Le autovettura degli NCC che operano stabilmente in aeroporto con subconcessione di spazi aeroportuali dovranno affluire dal "polmone" ai terminal di provenienza, previa chiamata da parte degli operatori presenti ai rispettivi box di appartenza, sino a saturazione dei posti auto loro assegnati in relazione all'atto di subconcessione.
3.4.2 Gli NCC che operano sabilmente in aeroporto con subconcessione sono esentati dal pagamento del ticket, in quanto soggetti a canone.
3.4.3 Il prelievo dei clienti è consntito soltanto dietro emissione di apposito Foglio di Servizio da esibirsi, su richiesta, alle autorità ed agli organi di vigilanza.
3.4.4 Ai conducenti è fatto obbligo di sostare con la propria autovettura esclusivamente presso gli stalli loro assegnati in subconcessione in prossimità delle aerostazioni.
3.4.5 Agl stessi è fatto obbligo del rispetto delle precedenze egli accosti.
3.4.6 E' fatto obbligoagli operatori che svolgono attività di NCC di indossare le proprie divise e di esporre in modo visibile tesserini e/o distintivi di riconoscimento che individuino la società sicietà/cooperativa di appartenenza.
3.4.7 La sosta abituale nelle aerostazioni e presso i box-office subconcessi da ADR è consentita soltanto al personale amministrativo in servizio delle organizzazioni subconcessionarie degli stessi.
3.4.8 E' altresì fato obbligo agli operatori in attesa della chiamata proveniente dai propri box siti in aerostazione, per il prelievo dei clienti, di sostare esclusivamente nel parcheggio polmone agli stessi dedicato.
3.4.9 Il transito degli autonoleggiatori con conducente dal parcheggio polmone alle aerostazioni, dovrà avvenire in maniera disciplinata e nel rispetto dei limiti di velocità previsti.
3.4.10 E' fatto obbligo a chiunquedi attenrsi alle leggi ed alle regole concernenti l'uso dei beni e delle infrastrutture aeroportuali.
3.5 Servizi alberghieri e turistici.
E' fatto assoluto divieto alle subconcessionarie di box di servizi alberghieri e turistici di erogare attività di noleggio auto con o senza conducente, pena la revoca da parte della dirazione di aeroporto dell'assenso per l'atto di subconcessione dei bene da parte della società di gestione.
ART.4
4.1 E' fatto divieto a tutti gli autonoleggiatori con conducent di sostare lungo tutta la viabilità aeroportuale anche se non in turno di servizio e in qualsiasi altro parcheggio compresi quelli a pagamento.
ART. 5
La presente ordinanza abroga gli art. 3 e 6 dell'Ordinanza 9/2006, sono fatte salve tutte le altre disposizioni previste dal precedente ordinanza 9/2006 e successive modifiche.
ART. 6
6.1 La presente ordinanza entra invigore dalle ore 07:00 del 24 Agosto 2009 per un periodo sperimentale di 3 (tre) mesi.
6.2 Qualora non sopravvengono esigenze di modifiche anche parziali la presente ordinanza avrà efficacia definitiva.
ART. 7
7.1 E' fatto abbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza.
7.2 Gli agenti accertatori ai sensi dell'art. 17 della legge 689/1981 e dell'art. 4 della legge regionale del Lazio 58/93provvedano a trasmettere copia del verbale per la violazione della presente ordinanza o, a far rapporto all'Amministrazione Comunale che ha rilasciato la licenza o autorizzazione per i provvedimenti di competenza consweguenti all'infrazione commessa.
7.3 I contravventori saranno punii a termine di legge.
"Aeroporto Leonardo da Vinci"
Il direttore
Vitaliano Turrà


5 commenti:

  1. Un altro bel risultato mo chissà che ci aspetta del Sig. Ministro Matteoli..............

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  2. Io sono favorevole alla delibera aereoportuale di Turra'che impedira'ai Noleggiatori burini di rubare.Poi dovremo iniziare una scrematura anche al nostro interno perche' al molo B siamo uguali se non peggio dei tassisti.Io proporrei anche lo stazionamento (diurno)del Git che controlli sia Noleggi che non mandano il fax che Tassisti
    Saluti Fabrizio

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  3. Piuttosto controllate battoni concora e ctp sotto gli ochhi dei finanzieri compiacenti o finti tonti! I veri battoni hanno la licenza di Roma!

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  4. infatti ci vuole la squadra fissa sia per gli Ncc che per i tassisti...visto che li rubano tutti!!

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  5. Ve la piate nderculooooooooooooooooo pure stavolta....

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