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domenica 25 ottobre 2009

Nuova Ordinanza Aeroportuale di FCO

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
Direzione aeroportuale di Roma Fiumicino

VISTI gli artt. 692, 718, 1161, 1164 e 1174 C.d.N.;
VISTO Il nuovo codice della strada;
VISTI la legge n.21/92, il D.Lgs. 422/97, la legge n. 58/93 e successive modifiche ed integrazioni
VISTO il protocollo di intesa in data 29 Marzo 2006 tra il Comune di Roma, il Comune di Fiumicino, la Provincia di Roma, la direzione aeroportuale di Roma Fiumicino e la società aeroporti di Roma per la regolamentazione del taxi e noleggio conducente (NCC)) nell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino
VISTE le ordinanze nà 9/2006, 10/2006, 19/2006, 13/2009
VISTA la nota 7414 del 18.08.2009
CONSIDERATA l'esigenza, rappresentata dai comuni competenti e delle organizzazioni sindacali del settore, di una nuova regolamentazione del sistema di accesso per gli autonoleggiatori con conducente dal parcheggio polmone alle aerostazioni;
VISTO che i lavori di adeguamento strutturali e strumentali come richiesti sono stati posti in essere dalla Società Aeroporti di Roma spa nell'area Polmone dedicata agli NCC;
SENTITI i comuni di Roma e Fiumicino
SENTITI gli organi di Polizia presenti in aeroporto:
SENTITA la Società Aeroporti di Roma;
SENTITE Le rappresentanze delle OO.SS. delle categorie interessate
RITENUTO di dover provvedere alle integrazioni e modifiche dell'ordinanza 9/2006.

ORDINA
ART. 1

Con la presente Ordinanza si regolamenta il servizio di noleggio con conducente nell'ambito territoriale di competanza dell'Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino

ART. 2
Licenze e autorizzazioni

I soggetti e le auto operanti in aeroporto per effettuare il servizio di noleggio con conducente devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative e regolamenti in materia: a tal fine le competenti autorità potranno effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli.

ART. 3

3.1. Parcheggio Polmone - area dedicata alla sosta-.
3.1.1. Per effettuare l'attività di Noleggio con Conducente per il prelievo dei passeggeri presso l'aeroporto di Fiumicino, tutti gli autonoleggiatori dovranno transitare e sostare nel parcheggio Polmone, nell'area agli stessi dedicata in attesa del prelievo dei passeggeri.

3.1.2.Tale obbligo sussiste dalle ore 07:00 alle ore 23:00 dal lunedì alla domenica.

3.2. Presidio e dotazione area sosta NCC
3.2.1. la funzione di presidio dell'area riservata agli NCC presso il parcheggio Polmone sarà assicurata dalla società ADR con orario dalle 0700 alle ore 23:00 dal lunedì alla domenica.
3.2.2. tale area sarà dotata di DISAR (sistema di informazione voli in arrivo), macchine di emissioni ticket nei quali saranno indicati giorno e ore di uscita dal parcheggio.

3.3. Disciplina per l'entrata, la sosta e l'uscita dal parcheggio Polmone per NCC non in possesso di subconcessione aeroportuale.
3.3.1. Gli NCC non in possesso di subconcessione aeroportuale per poter accedere agli accosti delle relative aerostazioni dovranno munirsi dei ticket o fattura emesso dalla Società Aeroporti di Roma spa attestante il passaggio al Polmone con la data e l'orario di uscita dal parcheggio Polmone.
3.3.2. Il corrispettivo del ticket, commisurato ai costi di gestione ordinarie dell'area di sosta e gli investimenti strutturali, è determinato in euro 2,00(due).
3.3.3. il pagamento dello stesso viene effettuato nell'area del parcheggio Polmone attraverso sistema automatico; il pagamento con fatturazione dovrà essere effettuato presso il punto cassa sito all'attiguo parcheggio lunga sosta passeggeri.
3.3.4. il ritiro del ticket e della fattura (riportanti data orario di uscita dal parcheggio Polmone) dovrà avvenire non prima dell'atteraggio del volo come indicato nei citati monitor DISAR.
3.3.5. Successivamente al ritiro del ticket non potrà esserne rilasciato un altro per accadere nuovamente al parcheggio Polmone, se non con le modalità di cui sopra.
3.3.6. I conducenti di autovetture non in possesso di subconcessione, muniti di specifico foglio di servizio dovranno affluire al terminal solo se in possesso di ticket o fattura attestante data ed ora di uscita dal parcheggio Polmone e dovranno sostare esclusivamente negli stalli ad essi riservati (7 stalli per terminal ubicati sulla viabilità secondaria Via Germano Santini); la spsta consentia per un massimo di 40 minuti che decorrono dal momento della partenza del polmone, ale sosta potrà essere protratta fino all'effetiva presentazione del passeggero/cliente, in caso di ritardi nei servizi quali ritardata discesa dei passeggeri dell'aereo, ritardata consegna dei bagagli, eventuali controlli documentali da parte dell'Autorità proposte o situazioni similari.

3.3.7. il ticket unitamente al foglio di servizio dovranno essere esposti i visibili per i controlli degli Organ di Vigilanza.

3.3.8. il trasferimento dal parcheggio Polmone alle aerostazioni dovrà avvenire in materia disciplinata e nel rispetto dei limit di velocità previsti.

3.3.9. E' fatto obbligo a chiunque di attenrsi alle leggi ed alle regole concernenti l'uso dei beni e delle infrastrutture aeroportuali.

3.3.10. In relazione al servizio di trasporto passeggeri in partenza, gli NCC non in possesso di subconcessione aeroportuale possono sostare in prossimità delle aerostazioni soltanto negli spazi di fermata temporanea, alluopo dedicati, per il tempo strettamente necessario per le perazioni di discesa dei propri clienti trasportati e dei relativi bagagli.

3.3.11. E' fatto tassativo divieto agli operatori di cui sopra di acquisire clienti in loco per effettuare il trasporto dall'aeroportoLeonardo da Vinci, al di fuori di quanto stabilito dalla presente ordinanza.

3.4. Disciplina per l'entrata. la sosta e l'uscita dal Parcheggio Polmone per NCC i possesso di subconcessione aeroportuale.
3.4.1. Le autovetture degli NCC che operano stabilmente in aeroporto con suconcessione di spazi aeroportuali dovranno affluire al Polmone al terminal, previa chiamata da parte degli operatori prsenti ai rispettivi box di appartenenza, sino a saturazione dei posti auto loro assegnati in relazione all'atto di suconcessione.
3.4.2. Gli NCC che operano stabilmente in aeroporto con subconcessione sone esentati dal pagamento del ticket, in quanto soggetti a canone.
3.4.3 Il prelievo del cliente è consentito soltanto dietro emissione di apposito Foglio di Servizio da esibirsi, su richiesta, alle autorità ed agli Organi di vigilanza.
3.4.4. Ai conducenti è fatto obbligo di sostare con le proprie autovetture esclusivamente presso gli stalli loro assegnati in subconcessione in prossimità delle aerostazioni.
3.4.5. Agli stessi è fatto obbligo del rispettodelle precedenze agli accosti.
3.4.6. E' fatto obbligo agli operatori che svolgono attività di autonoleggio con conducente di indissare le proprie divise e di esporre in modo visibile tesserin e/o distintivi di riconoscimento che individuano la società/cooperativa di appartenenza.
3.4.7. La sosta abituale nelle aerostazioni e presso i box-office subconcessioni da ADR è consentita soltanto al personale amministrativio in servizio delle organizzazioni subconcessionarie degli stessi.
3.4.8. E' altresì fatto obbligo algi operatori in attesa della chiamata proveniente dai propri box siti in aerostazione, per il prelievo dei clienti, di sostare esclusivamente nel parcheggio Polmone agli stessi dedicato.
3.4.9 il transito degli autonoleggiatori con conducente dal parcheggio Polmone alle aerostazioni, dovrà avvenire in maniera disciplinata e nel rispetto dei limiti di velocità previsti.
3.4.10. E' fatto obbligo a chiunque di attenrsi alle leggi ed alle regole concernenti l'uso dei beni e delle infrastrutture aeroportuali.

3.5. servizi alberghieri e turistici.
E' fatto espresso divieto alle subconcessionarie di box di servizi alberghieri e turistici di erogare attività di NCC con o senza conducente, pena la revoca da parte della Direzione di aeroprto dell'assenso per l'atto di subconcessione dei beni da parte della società di gestione.

ART. 4
4.1 E' fatto divieto a tutti gli autonoleggiatori con conducente di sostare lungo tutta la viabilità aeroportuale anche se non in turno di servizio e in qualsiasi altro parcheggio compresi quelli a pagamento.
4.2. E' fatto tassativo divieto di prelevare viaggiatori dall'Aeroporto di Fiumicino al di fuori di quanto stabilito dalla presente ordinanza.

ART. 5
La presente ordinanza abroga l'Ordinanzan. 13/2009, abroga altresì gli art. 3 e 6 dell'Ordinanza 9/2006 mentre sono fatte salve tutte le altre disposizioni previste nella precedente ordinanza 9/2006 e successive odifiche alla stessa.

ART. 6
6.1 La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 07:00 del 9 Novembre 2009 per un periodo sperimentale di 3 (tre) mesi.
6.2. Qualora non sopravvengono esigenze di modifiche anche parziali la presente ordinanza avrà efficacia definitiva.

ART. 7
7.1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
7.2 Gli agenti accertatori ai sense dell'Art. 17 della legge 689/1981 e dell'art. 4 della legge Regionale del Lazio 58/93, provvederanno a trasmettere copia del verbale per la violazione della presente ordinanza o, a far rapporto all'Amministrazione Comunale che ha rilasciato la licenza o autorizzazione per i provvedimenti di competenza conseguenti all'infrazione commessa.
7.3 I contravventori saranno puniti a termine di legge.

Aeroporto Leonardo da Vinci: 22 Ottobre 2009

Firmato il direttore: VITALIANO TURRA'

vinci
Fiumicine società


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