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domenica 31 maggio 2009

La proposta avanzata dal Ministero in relazione al milleproroghe al tavolo tecnico taxi-NCC

Un.i.c.a. Taxi Firenze Unione Italiana Conducenti Autopubbliche – Firenze Dal sito http://www.unicataxifirenze.com/
Data: 29/05/2009
Rendiamo pubbliche le posizioni avanzate dal Ministero . Ad una prima lettura emergono preoccupanti aspetti da cambiare nel proseguio del confronto. A questo punto e' evidente che dobbiamo prepararci ad inserire elementi di discontinuita' e di vera e propria pressione e mobilitazione per affermare una proposta che approdi al raggiungimento degli obiettivi che unitariamente le OO.SS. nazionali si sono date nelle tre riunioni di Bologna, Firenze e Roma.
Sempre e solo con i tassisti e gli NCC che operano nelle regole della Legge 21/92!
UNICA TAXI CGIL
Subject: Secondo l'intesa raggiunta in occasione del primo incontro del tavolo tecnico, invio a codeste Associazioni la bozza della prima stesura delle modifiche apportabili alle norme già modificate della legge 21/92 ma ancora non apllicate in quanto ne è stata sospesa l'efficacia sino al 30.06 p.v. Si prega di voler inviare eventuali proposte ulteriormente modificative od integrative con congruo anticipo, rispetto alla data fissata per il prossimo incontro, al dr. Corbi il cui indirizzo mail è tra quelli per conoscenza nella presente. Ing. Marco Pittaluga.
Dirigente Tecnico -Direttore della Divisione 2^ della D.G. del Trasporto stradale e intermodalità Ministero Infrastrutture e Trasporti NOTA di Chiarimento:
il testo qui sotto riporta nelle parti in nero e nelle parti in rosso barrate il contenuto originale degli emendamenti attualmente approvati ma sospesi sino al 30.06 p.v.. In Blu sono riportate le proposte del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
L’articolo 3 è sostituito dal seguente:
"ART.3. – (Servizio di noleggio con conducente).
Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la rimessa una sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire avviene di norma all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. E’ consentito lo stazionamento su suolo pubblico esclusivamente nel caso in cui tra una commessa e la successiva intercorra un tempo pari od inferiore ad 1 ora. Fanno fede, ai fini della verifica del rispetto di tale obbligo, i contenuti dei "fogli di servizio" di cui al successivo art. 11 comma 4. La sede del vettore e la rimessa la/e rimessa/e dell’Impresa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione o dei comuni che hanno rilasciato le rispettive autorizzazioni"; dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:
"ART. 5 bis. – (Accesso nel territorio di altri comuni).
1) Per il servizio di noleggio con conducente, i comuni possono prevedere la regolamentazione dell’accesso nel loro territorio o, specificatamente, all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l’osservanza e la titolarità. Le modalità per disciplinare detto accesso nelle zone a traffico limitato, che dovranno conformarsi a principi di massima semplificazione, saranno definite da un Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti sentito il preventivo avviso della Conferenza Unificata. dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso";
2) Ogni comune, nell’ambito della propria autonomia e comunque nei limiti previsti dal Codice della Strada, può, con ordinanza motivata, impedire l’accesso alle autovetture in servizio di noleggio con conducente, a tutto o parte del proprio territorio in occasioni particolari o per eventi eccezionali;
all’articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per poter conseguire ottenere da un comune e quindi mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione"; all’articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti ed è inserito il comma 5 come segue dai seguenti:
" 3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercìto il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa, con l’eccezione di cui all’ultimo capoverso del comma 2 del precedente articolo 3. I comuni in cui non è esercìto il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa la sede del vettore. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Fa eccezione a tale obbligo la condizione di cui all’ultimo capoverso del comma 2 del precedente articolo 3.
5. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un ‘foglio di servizio’ la cui formulazione ed i cui contenuti devono essere unificati su base nazionale. Tale foglio dovrà contenere la targa del veicolo, il nome del conducente, i dati del committente, insieme a tutti gli altri dati necessari a definire il servizio la cui composizione e contenuti, nel rispetto dei principi ed obblighi imposti dalle norme vigenti sul trattamento di dati sensibili in termini di privacy, verranno adottati con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti sentito il preventivo avviso della Conferenza Unificata; completo dei seguenti dati:
a) fogli vidimati e con progressione numerica;
b) timbro dell’azienda e/o società titolare della licenza.
La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l’indicazione di:
1) targa del veicolo;
2) nome del conducente;
3) data, luogo e km. di partenza e arrivo;
4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
5) dati del committente.
Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane";
dopo l’articolo 11, è inserito il seguente:
"ART. 11-bis. – (Sanzioni).
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e dalle rispettive leggi regionali, l’inosservanza, da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente, di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge, è punita:
- con un mese di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla prima inosservanza; - con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla seconda inosservanza; - con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla terza inosservanza; - con la cancellazione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla quarta inosservanza."
Accertata su strada dai competenti organi che svolgono compiti di polizia stradale o presso la rimessa da parte degli organi all’uopo deputati dal comune che ha rilasciato l’autorizzazione, è punita, con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo minimo di euro……… e massimo di euro……….. oltre alle sanzioni accessorie come in appresso:
quanto al mancato rispetto del dettato dell’articolo 3 comma 1:
- con un avvertimento formale alla prima inosservanza; - con una sospensione di quindici giorni della autorizzazione alla seconda inosservanza; - con una sospensione di un mese della autorizzazione, alla terza inosservanza; - con una sospensione di due mesi della autorizzazione alla quarta inosservanza; - con il ritiro dell’autorizzazione alla quinta inosservanza;
quanto al mancato rispetto del dettato dell’articolo 3 comma 2:
- con una sospensione di un mese della autorizzazione alla prima inosservanza; - con una sospensione di due mesi della autorizzazione alla seconda inosservanza; - con il ritiro dell’autorizzazione alla terza inosservanza;
quanto al mancato rispetto del dettato dell’articolo 11 commi 3 e 4:
- con un avvertimento formale alla prima inosservanza; - con una sospensione di quindici giorni dell’autorizzazione alla seconda inosservanza; - con una sospensione di un mese dell’autorizzazione alla terza inosservanza; - con una sospensione di due mesi dell’autorizzazione alla quarta inosservanza; - con il ritiro dell’autorizzazione alla quinta inosservanza;
quanto al mancato rispetto del dettato dell’articolo 11 comma 5 :
- con una sospensione di un mese dell’autorizzazione alla prima inosservanza; - con una sospensione di due mesi dell’autorizzazione alla seconda inosservanza; - con il ritiro dell’autorizzazione alla terza inosservanza;
Dette sanzioni sono comminate dal comune nel territorio del quale è stata accertata l’inosservanza se quest’ultimo è anche il comune che ha rilasciato una autorizzazione, o dal/dai comune/i presso il quale/i quali il vettore ha conseguito l’autorizzazione/le autorizzazioni, su richiesta del comune nel territorio del quale è stata accertata l’inosservanza.
Ai fini dei controlli sulle inosservanze, i comuni scambieranno comunicazioni disciplinate da apposito regolamento approvato su base nazionale attraverso la Conferenza Unificata. Tale regolamento dovrà contenere le metodiche per lo scambio tra i comuni delle comunicazioni ai fini dell’applicazione delle dette sanzioni ed ai fini del necessario aggiornamento delle rispettive banche dati, in un’ottica di reciprocità.


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